la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'accesso ai ruoli regionali del personale direttivo di scuola
materna, elementare e secondaria, dei licei artistici, degli istituti
d'arte, degli istituti professionali e  del  convitto  regionale  "F.
Chabod"  di  Aosta puo' avvenire per trasferimento dai corrispondenti
ruoli dello Stato, ai sensi del comma due dell'art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861  (Organici  delle
scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta), e per
concorso per esami e titoli, previo accertamento, in entrambi i casi,
della  piena  conoscenza  della  lingua  francese  secondo  le  norme
vigenti.
   2. I trasferimenti  dai  corrispondenti  ruoli  dello  Stato  sono
disposti    dal    Sovrintendente    regionale   agli   studi,   dopo
l'effettuazione dei trasferimenti in ambito regionale, in misura  non
superiore  alla meta' dei posti che si rendono vacanti e disponibili,
per ciascun ordine, grado e tipo di scuola,  entro  il  31  marzo  di
ciascun   anno.  Qualora,  alla  predetta  data,  risulti  vacante  e
disponibile un solo posto, lo stesso sara' assegnato prioritariamente
ai trasferimenti, sempre che non sia riservato ad un concorso indetto
precedentemente.