la seguente legge: Art. 1. 1. L'accesso ai ruoli regionali del personale direttivo di scuola materna, elementare e secondaria, dei licei artistici, degli istituti d'arte, degli istituti professionali e del convitto regionale "F. Chabod" di Aosta puo' avvenire per trasferimento dai corrispondenti ruoli dello Stato, ai sensi del comma due dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861 (Organici delle scuole primarie, secondarie ed artistiche della Valle d'Aosta), e per concorso per esami e titoli, previo accertamento, in entrambi i casi, della piena conoscenza della lingua francese secondo le norme vigenti. 2. I trasferimenti dai corrispondenti ruoli dello Stato sono disposti dal Sovrintendente regionale agli studi, dopo l'effettuazione dei trasferimenti in ambito regionale, in misura non superiore alla meta' dei posti che si rendono vacanti e disponibili, per ciascun ordine, grado e tipo di scuola, entro il 31 marzo di ciascun anno. Qualora, alla predetta data, risulti vacante e disponibile un solo posto, lo stesso sara' assegnato prioritariamente ai trasferimenti, sempre che non sia riservato ad un concorso indetto precedentemente.